-Il portale del Comune di Monchiero vuole essere una guida e un punto di partenza per conoscere questa meravigliosa terra ricca di storia e sapori.

ASSEGNO DI MATERNITA'

ASSEGNO DI MATERNITA’

 

E' un contributo economico a sostegno della maternità. L'importo complessivo dell'assegno per il 2010  è di € 1556,35. Possono richiedere l'assegno le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie (munite di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d.lgs. n. 3/2007) residenti nel Comune di Monchiero, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.

Per avere diritto all'assegno non devono essere beneficiarie di trattamento previdenziale o economico. Inoltre il reddito annuo del nucleo famigliare, calcolato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica - ISE, non deve essere superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente e diversi in base al numero dei componenti del nucleo familiare (Euro  32.448,22 per nuclei familiari di 3 persone). Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma aumenta o diminuisce in proporzione (sulla base della scala di equivalenza).La domanda deve essere presentata in Comune entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Al modulo di domanda deve essere obbligatoriamente allegata fotocopia della dichiarazione Sostitutiva Unica attestante la situazione economica del nucleo nell'anno 2009, per la cui compilazione si può ricevere assistenza gratuita presso i centri di assistenza fiscale convenzionati (CAAF).

 

Documenti da presentare

·         Modulo di domanda;

·         Fotocopia di un documento di identità valido: carta d'identità, patente guida, passaporto;

·         Dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell'anno precedente;

·         Attestazione Ise dell'anno precedente;

·         Copia della sentenza di separazione in caso di donne separate, anche se non più conviventi con gli ex mariti.

 

Per le cittadine extra-comunitarie: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o ricevuta della richiesta o carta di soggiorno per i familiari di cittadini UE;

 

Per le cittadine comunitarie: certificato di iscrizione anagrafica;

 

L'assegno di maternità spetta anche alle cittadine di Paesi terzi non membri dell'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno prevista per i familiari di cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea o italiani, anche qualora non riescano a ottenere il rilascio del suddetto documento di soggiorno entro i sei mesi successivi alla nascita, termine previsto dalla legge per richiedere il beneficio a pena di decadenza.

Con la circolare  n. 35 del 09.03.2010, l'INPS ha mutato il proprio precedente orientamento restrittivo, secondo il quale le istanze per il riconoscimento del diritto all'assegno dovevano essere perfezionate entro il termine massimo di sei mesi successivi alla nascita con l'esibizione della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Di conseguenza, a seguito della circolare,  coloro che sono in attesa di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari o italiani possono presentare istanza per il riconoscimento dell'assegno di maternità e gli uffici comunali dovranno tenere in sospeso le istanze presentate fino all'esibizione del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno fino all'esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea), che potrà avvenire anche dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla nascita, senza pregiudicare la possibilità per le interessate di accedere al beneficio.

La circolare dell'INPS chiarisce che possono beneficiare dell'assegno di maternità previsto anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o di cittadino italiano o della carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadini dell'Unione o italiani previste dal d.lgs. n. 30/2007 (artt. 10, 17 e 23). Tali categorie di persone beneficiano infatti del principio di parità di trattamento in tutti gli ambiti di competenza dei trattati europei, inclusa l'assistenza sociale (art. 24)

La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre ha diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all'assegno, viene corrisposta la differenza.